Azioni Banca di Pisa e Fornacette: l’ACF condanna l’Intermediario per violazioni sugli obblighi informativi e risarcisce il risparmiatore

Quando si decide di investire i propri risparmi, la fiducia nell’intermediario finanziario è fondamentale. Le banche, in quanto consulenti e gestori dei nostri capitali, sono soggette a rigidi obblighi di trasparenza, informazione e valutazione della clientela, pensati proprio per proteggere i risparmiatori. Tali obblighi sono particolarmente stringenti quando l’intermediario colloca strumenti finanziari di propria emissione.
Una recente decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), la n. 8119 del 18 luglio 2025, ha ribadito l’importanza di questi principi, accogliendo il ricorso di una nostra cliente contro la Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.A..
Il caso: Azioni della Banca, informazioni mancanti e profilo del cliente ignorato
La controversia ha avuto origine dall’acquisto di azioni della stessa Banca di Pisa e Fornacette da parte di una risparmiatrice nel 2015. La nostra cliente ha lamentato di essere stata indotta all’acquisto dal personale della banca con la rassicurazione che si trattava di un investimento senza rischi, facilmente liquidabile e vantaggioso.
Tuttavia, ha sostenuto di non aver ricevuto informazioni cruciali sulle caratteristiche di questi strumenti finanziari, in particolare riguardo alla loro elevata rischiosità e illiquidità, non essendo quotati su un mercato regolamentato. La ricorrente ha inoltre contestato la mancata profilatura della sua posizione finanziaria da parte dell’intermediario, rendendo l’operazione non appropriata né adeguata alle sue caratteristiche. Infine, ha lamentato la mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse.
L’Intermediario si è difeso sostenendo che, al momento dell’acquisto, le proprie azioni non erano qualificabili come “strumenti finanziari”, escludendo l’applicazione della normativa MIFID e degli obblighi di profilatura e adeguatezza.
La decisione dell’Arbitro: chiarimento su azioni proprie e obblighi bancari
L’ACF ha accolto integralmente il nostro ricorso per conto della risparmiatrice, stabilendo principi fondamentali:
- le azioni delle banche di credito cooperativo sono strumenti finanziari: il Collegio ha rigettato l’eccezione della Banca, confermando che le azioni di banche di credito cooperativo rientrano tra gli “strumenti finanziari” a cui si applicano gli obblighi previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF). Questo è un orientamento già consolidato dall’ACF.
- Obblighi informativi anche per la collocazione di azioni proprie: è stato ribadito che un intermediario che colloca le proprie azioni è soggetto alle severe regole di condotta degli articoli 21 e 23 del TUF, come specificato dall’articolo 25-bis del TUF, che era pienamente vigente all’epoca dell’operazione. La Banca aveva, quindi, l’obbligo di fornire informazioni complete, di profilare la cliente e di verificare l’adeguatezza o l’appropriatezza dell’investimento, obblighi che sono risultati disattesi.
- Diritto al risarcimento: accertate le violazioni degli obblighi da parte della Banca, il Collegio ha quantificato il danno subito dalla risparmiatrice pari alla somma investita rivalutata, oltre agli interessi legali dalla data della decisione fino al saldo.
Cosa possono fare i cittadini in situazioni simili?
Questa decisione è un segnale forte per gli intermediari finanziari e un’importante conferma per i risparmiatori. Ribadisce che le banche hanno il dovere di agire con la massima correttezza e trasparenza, specialmente quando propongono prodotti di propria emissione non quotati.
Se vi trovate in una situazione simile, in cui ritenete di non essere stati adeguatamente informati sui rischi di un investimento o se la banca non ha correttamente valutato il vostro profilo di rischio, è fondamentale agire. Potete:
- raccogliere la documentazione: conservate sempre tutti i documenti relativi ai vostri investimenti.
- Richiedere chiarimenti: non esitate a chiedere spiegazioni dettagliate.
- Presentare un reclamo formale: è il primo passo ufficiale verso la banca.
- Rivolgervi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): se il reclamo non porta a una soluzione soddisfacente, l’ACF è uno strumento di risoluzione delle controversie efficace e accessibile per i risparmiatori, come dimostrato in questo caso specifico.
La tutela del risparmio è un diritto primario e decisioni come quella dell’ACF rafforzano la fiducia dei cittadini nel sistema e nel ruolo delle autorità a protezione dei consumatori.
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