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Buone notizie per un consumatore: la mancata mediazione obbligatoria costa caro a Saphira SPV e Reinvest

Buone notizie per un consumatore: la mancata mediazione obbligatoria costa caro a Saphira SPV e Reinvest

Nel panorama delle controversie bancarie e finanziarie, la protezione del consumatore assume un ruolo sempre più centrale. Una recente sentenza del Tribunale di Pisa (del 23/07/2025) offre un chiarimento importante sul ruolo della mediazione obbligatoria nei procedimenti che riguardano i contratti di finanziamento stipulati tra un professionista e un consumatore.

Questo tipo di controversie rientra, infatti, tra le materie per le quali il legislatore italiano ha previsto un passaggio obbligatorio attraverso la procedura di mediazione prima di poter avviare una causa in Tribunale, o, come nel caso specifico, di proseguirla. L’obiettivo di questa norma è duplice: da un lato, alleggerire il carico dei Tribunali (un’ottica “deflattiva”), dall’altro, offrire alle parti un metodo alternativo e più rapido per risolvere le proprie dispute, favorendo un accordo.

Il caso specifico: l’opposizione a decreto ingiuntivo e la mediazione mancata

La vicenda esaminata dal Tribunale di Pisa ha visto, per conto di un cliente, una nostra opposizione a un decreto ingiuntivo. 

Nel corso del procedimento di opposizione, è emerso che il creditore (Saphira SPV s.r.l., per la quale agiva Reinvest S.p.A.) non aveva attivato la procedura di mediazione obbligatoria. Il giudice, dopo aver verificato questa omissione, ha assegnato al creditore un termine di 15 giorni per avviare la mediazione.

Chi deve promuovere la mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo?

Uno dei punti cardine della decisione, e oggetto di dibattito giurisprudenziale in passato, riguarda l’individuazione della parte su cui grava l’onere di avviare la mediazione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Pisa, in linea con un principio ormai consolidato e ribadito anche dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 19596 del 20 settembre 2020), ha chiarito che l’onere di promuovere la procedura di mediazione spetta alla parte opposta, cioè al creditore.

Le conseguenze della mancata mediazione

Nel caso specifico, come abbiamo tempestivamente eccepito, poiché il creditore opposto ha omesso di esperire la procedura di mediazione nel termine assegnato dal giudice, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda monitoria e, di conseguenza, ha revocato il decreto ingiuntivo. Questo significa che il credito non può essere fatto valere attraverso quel procedimento specifico, e il decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dal creditore perde la sua efficacia. Le altre questioni che avevamo sollevato, come il difetto di legittimazione o la nullità del contratto, sono state assorbite da questa pronuncia sull’improcedibilità.

Cosa possono fare i cittadini e i consumatori

Questa sentenza rafforza la tutela del consumatore e sottolinea l’importanza degli adempimenti procedurali, come la mediazione obbligatoria. Se vi trovate in una situazione simile, in cui avete ricevuto un decreto ingiuntivo relativo a un contratto di finanziamento o altri rapporti bancari, è fondamentale agire con l’assistenza di un legale esperto.

La normativa sulla mediazione e la giurisprudenza in materia possono rappresentare uno strumento efficace per la difesa dei propri diritti. La conoscenza di questi meccanismi e il supporto di professionisti sono essenziali per navigare le complessità del sistema legale e assicurarsi che le proprie ragioni siano tutelate al meglio.

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