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Titoli Illiquidi: l’ACF condanna la Banca di Pisa e Fornacette per omessa trasparenza e violazione dell’obbligo di profilazione del cliente

Titoli Illiquidi: l’ACF condanna la Banca di Pisa e Fornacette per omessa trasparenza e violazione dell’obbligo di profilazione del cliente

Un recente provvedimento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ottenuto per un cliente offre un’importante conferma sui diritti dei risparmiatori e sui rigidi doveri informativi che le banche devono rispettare quando collocano i propri strumenti finanziari.

Il caso, seguito dal nostro studio, riguarda un contenzioso relativo all’acquisto di azioni proprie della Banca di Pisa e Fornacette. Questo tipo di controversia è di estrema rilevanza, poiché tocca il tema delicato della vendita di titoli non quotati, che spesso presentano difficoltà di smobilizzo (illiquidità) e che, nel tempo, possono esporre l’investitore a rischi non adeguatamente compresi.

Il contesto: investimenti a rischio e promesse di sicurezza

La controversia è sorta a seguito del ricorso presentato da un cliente che, privo di conoscenze specifiche in materia finanziaria, aveva espresso al personale della Banca l’intenzione di investire in strumenti a capitale garantito e facilmente smobilizzabili. Nonostante queste esigenze, tra il 2015 e il 2016, il cliente ha acquistato azioni dell’Istituto stesso, convinto dalle rassicurazioni ricevute dal personale che l’operazione fosse “valida e sicura” e che l’Istituto avrebbe potuto riacquistare i titoli in qualsiasi momento.

Tuttavia, il cliente non ha ricevuto le informazioni necessarie sulla natura, la rischiosità e, soprattutto, l’illiquidità dei titoli. A distanza di tempo, questi titoli sono risultati invendibili.

I diritti riconosciuti: il principio di diligenza e trasparenza

L’ACF, esaminando il ricorso e la documentazione prodotta, ha accolto le istanze del cliente, dichiarando la Banca tenuta a corrispondere una somma a titolo risarcitorio.

La decisione si fonda su principi giuridici chiave che tutelano il cliente bancario:

  1. Obbligo di profilazione e valutazione (Adeguatezza/Appropriatezza): l’ACF ha stabilito che la Banca non ha adempiuto agli obblighi inerenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare per quanto riguarda la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell’investimento. È emerso che, non avendo dimostrato di aver profilato il cliente, la Banca non poteva garantire che l’investimento fosse appropriato o adeguato.
  2. Violazione degli obblighi informativi specifici (Illiquidità): la Banca aveva l’obbligo di fornire informazioni dettagliate circa la rischiosità e l’illiquidità dei titoli, in quanto non quotati su un mercato regolamentato. Tali azioni rientrano nella definizione di “prodotti finanziari illiquidi” prevista dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2009, la quale impone all’intermediario precisi e stringenti obblighi informativi ex ante ed ex post. Non aver fornito tali informazioni ha costituito una violazione decisiva che ha impedito al cliente di effettuare scelte consapevoli.
  3. Responsabilità in caso di “Self-Placement”: la decisione conferma l’orientamento secondo cui anche la distribuzione da parte delle banche di propri prodotti finanziari in sede di emissione (c.d. self-placement) è soggetta alle rigorose regole di diligenza, trasparenza e correttezza previste per i servizi di investimento (Art. 25-bis del TUF).

L’ACF ha ribadito che, in presenza di carenze informative e comportamentali da parte della Banca, soprattutto quando si tratta di prodotti illiquidi emessi dall’intermediario stesso, il diritto al risarcimento del danno è fondato, in quanto gli inadempimenti sono di decisiva incidenza causale nella scelta di investimento.

Cosa possono fare i cittadini in situazioni analoghe

Questa pronuncia rappresenta un monito per gli intermediari e un punto di riferimento per i consumatori e le imprese che hanno investito in azioni di banche non quotate.

I cittadini e i consumatori che si trovano in situazioni analoghe devono sapere che la legge impone alla banca di agire sempre con diligenza, correttezza e trasparenza. Se l’investimento non era adeguato al vostro profilo di rischio (soprattutto se avete richiesto prodotti sicuri e facilmente liquidabili) o se non siete stati messi a conoscenza dei rischi di illiquidità del titolo, potreste aver subito un danno risarcibile.

In particolare, è fondamentale verificare se, al momento dell’acquisto di azioni bancarie:

  • la Banca vi ha sottoposto un questionario MiFID o equivalenti per valutare le vostre conoscenze finanziarie e la propensione al rischio;
  • avete ricevuto un’informativa specifica e dettagliata sulla illiquidità del titolo, che doveva includere le difficoltà di smobilizzo e i meccanismi di determinazione del prezzo;
  • siete stati avvisati di potenziali conflitti di interesse derivanti dal fatto che la Banca stessa emetteva e collocava i titoli.

In tutti questi casi, l’assistenza legale è cruciale per valutare la sussistenza degli inadempimenti e per presentare ricorso presso organismi come l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (o comunque tutelarsi giudizialmente). Il Collegio ha infatti confermato la responsabilità dell’Intermediario che non riesca a provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore.

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