Abitazione pignorata: prima della vendita il Giudice dispone la liberazione

Quale la normativa applicabile e la tutela dell’occupante?   Ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c., “Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell’immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso…
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