La “Rottamazione Quinquies”: ci siamo!

L’esame della bozza del testo della Legge di Bilancio 2026, nella sua versione “bollinata”, rivela un panorama di interventi fiscali volti, da un lato, a razionalizzare alcuni regimi e, dall’altro, a sostenere la liquidità attraverso misure straordinarie. In quest’ottica, l’articolo 23 si posiziona come un elemento centrale della manovra, introducendo la cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, ovvero una nuova e specifica forma di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione. L’obiettivo dell’analisi è fornire un inquadramento tecnico-operativo di questa disposizione, essenziale per la pianificazione e che i contribuenti dovranno compiere. La misura si inserisce nel solco delle precedenti definizioni agevolate, ma presenta un perimetro temporale e oggettivo ben delineato. La definizione riguarda i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Sono ammissibili i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dalle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972), e dall’omesso versamento di contributi previdenziali INPS, ad eccezione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Il beneficio primario consiste nell’estinzione del debito senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di: interessi e sanzioni, interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. 602/1973), sanzioni e somme aggiuntive (art. 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999), e somme maturate a titolo di aggio (art. 17, D.Lgs. 112/1999). Il contribuente è tenuto a versare esclusivamente la quota capitale e le somme maturate a titolo di rimborso per spese di procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. La norma stabilisce termini stringenti per l’adesione e per i pagamenti, che costituiscono elementi di massima criticità per l’operatività: il debitore deve manifestare la volontà di aderire tramite apposita dichiarazione all’Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2026, con modalità esclusivamente telematiche. Entro lo stesso termine è possibile integrare dichiarazioni precedentemente presentate. L’Agente della Riscossione comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute e la scadenza delle rate (non inferiori a 100 euro) entro il 30 giugno 2026. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con le prime tre scadenze ravvicinate: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026. Dalla quarta rata (gennaio 2027) si prosegue bimestralmente, fino al 31 maggio 2035. In caso di pagamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, con decorrenza dall’1 agosto 2026.
La presentazione della dichiarazione di adesione comporta la sospensione di tutti i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi oggetto di definizione. Inoltre, vengono sospese le azioni cautelari ed esecutive in corso o potenziali: non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti), non possono essere avviate né proseguite le nuove procedure esecutive (salvo il caso in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo). Il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli art. 28-ter e 48-bis del D.P.R. 602/1973. L’adesione vincola il debitore all’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti. La presentazione della dichiarazione comporta la sospensione dei giudizi da parte del giudice; l’effettivo perfezionamento della definizione, con il versamento della prima o unica rata, determina l’estinzione d’ufficio degli stessi. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato. La definizione non produce effetti e il recupero prosegue in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata, o di due rate, anche non consecutive, in caso di dilazione, o dell’ultima rata di dilazione. Un elemento di particolare interesse operativo è la riapertura della possibilità di definizione anche per i debiti che erano stati oggetto di precedenti “Rottamazioni” (riferibili ai carichi affidati dal 2000 al 2017) la cui definizione è risultata inefficace. Le stesse disposizioni si applicano ai carichi affidati dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 la cui precedente definizione sia divenuta inefficace entro il 30 settembre 2025. Sono tuttavia esclusi i carichi dal 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute delle definizioni agevolate di cui alla Legge 197/2022 e al D.L. 202/2024.
La “Rottamazione Quinquies” rappresenta un’opportunità di straordinaria importanza per la gestione delle esposizioni debitorie pregresse, con un orizzonte temporale ampio che alleggerisce in modo significativo l’onere finanziario, eliminando tutte le componenti sanzionatorie e accessorie. L’immediata utilità per il professionista risiede nella necessità di una ricognizione tempestiva dei carichi pendenti dei propri assistiti e nella valutazione strategica dell’adesione. La finestra temporale per l’adesione (fino al 30 aprile 2026) impone una rapida attività di due diligence e pianificazione finanziaria. La misura si configura, pertanto, come un intervento di politica fiscale con un forte impatto sulla cassa dei contribuenti, demandando al professionista un ruolo di attento gestore delle stringenti tempistiche procedurali e dei rischi connessi alla decadenza.
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