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Furto della carta e pagamenti “a raffica”: la Banca deve rimborsare se non rileva le anomalie

Furto della carta e pagamenti “a raffica”: la Banca deve rimborsare se non rileva le anomalie

Oltre il danno, la beffa?

Subire il furto della propria borsa o del portafoglio è un’esperienza traumatica. Oltre alla perdita di effetti personali e documenti, spesso si aggiunge l’angoscia di scoprire che i ladri hanno utilizzato quasi istantaneamente la carta di debito (bancomat) per effettuare pagamenti fraudolenti.

La frustrazione aumenta quando, dopo aver presentato reclamo, l’istituto di credito nega il rimborso accusando il cliente di “colpa grave”, sostenendo – spesso in via presuntiva – che il codice PIN fosse stato custodito insieme alla carta. Tuttavia, un recente provvedimento ottenuto dal nostro Studio dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – decisione del 24 novembre 2025 – dimostra che la banca ha precisi doveri di sorveglianza e che il diniego al rimborso non è sempre l’ultima parola.

Il caso e la decisione dell’ABF: i doveri di sicurezza della Banca

La vicenda trae origine da un furto subito da una cliente all’interno della propria autovettura. I malviventi, approfittando di un momento di distrazione, sottraevano la borsa contenente la carta di pagamento e il telefono cellulare, effettuando nell’arco di pochissimi minuti una serie di pagamenti ravvicinati.

La Banca negava il rimborso sostenendo che la corretta digitazione del PIN e la rapidità dell’uso dimostrassero la negligenza della cliente nella custodia delle credenziali.

Il Collegio di Bologna dell’ABF, con una recente decisione, ha però ribaltato parzialmente questa prospettiva, accogliendo le tesi difensive presentate dall’Avv. Alberto Foggia. Sebbene l’Arbitro abbia ravvisato una negligenza nella custodia da parte dell’utente, ha sancito un principio fondamentale: la responsabilità della banca per non aver bloccato operazioni anomale.

Nel provvedimento si legge chiaramente che, nonostante la condotta del cliente, sussiste una responsabilità concorrente dell’Intermediario quando i sistemi di sicurezza non rilevano gli “indici di anomalia” previsti dalla normativa. Nello specifico, il sistema antifrode avrebbe dovuto attivarsi a fronte di molteplici richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate in tempi ristrettissimi presso il medesimo esercente o circuito.

L’ABF ha stabilito che l’Intermediario è tenuto a restituire le somme sottratte a partire dal momento in cui il sistema di sicurezza avrebbe dovuto “accorgersi” della frode in corso (nel caso specifico, dalla terza operazione in poi), indipendentemente dal fatto che il cliente non avesse potuto leggere gli SMS di allert perché anche il telefono era stato rubato.

Cosa fare in situazioni analoghe?

Questa decisione offre spunti importanti per chi si trova vittima di frodi simili:

  • tempestività: bloccare immediatamente la carta e sporgere denuncia alle autorità è il primo passo fondamentale;
  • analisi dell’estratto conto: non fermarsi al rifiuto della banca. È essenziale verificare le modalità con cui sono avvenuti i prelievi. Una successione rapida e inusuale di pagamenti (“a raffica”) è un segnale che i sistemi di sicurezza avrebbero dovuto intercettare;
  • tutela legale: anche se la Banca eccepisce la colpa grave per la custodia del PIN, ciò non la esonera dai propri obblighi di diligenza professionale e monitoraggio antifrode.

In conclusione, il rispetto delle regole di sicurezza vale per il cliente, ma ancor di più per gli intermediari finanziari, che devono garantire sistemi di protezione efficaci contro utilizzi anomali degli strumenti di pagamento.

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Immagine di Freepik

 

2 risposte

  1. Valentina ha detto:

    Buonasera,
    potrebbe riportare il numero della decisione.
    Grazie

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