Firma come “coobbligato” un finanziamento: ecco perché potresti avere più tutele di quelle che pensi

Quando si sottoscrive un contratto di finanziamento per aiutare un familiare o un conoscente, spesso ci si trova a firmare in qualità di “coobbligati”. Questa qualifica può avere conseguenze pesanti nel caso in cui il debitore principale non riesca a onorare il debito, portando la banca o le società di recupero crediti ad agire direttamente contro chi ha prestato la propria firma. Tuttavia, l’ordinanza odierna del Tribunale di Pisa (ottenuta dal nostro studio), in accoglimento della nostra eccezione, ha messo in luce come la semplice definizione di “coobbligato” non sia sufficiente a privare il cittadino delle tutele previste per i garanti.
Il caso: la contestazione della “coobbligazione”
La vicenda nasce dall’opposizione che avevamo promosso contro un decreto ingiuntivo richiesto da una società cessionaria del credito di una Banca. La parte opponente aveva sottoscritto il finanziamento come “coobbligata”, ma non era stata la beneficiaria diretta delle somme erogate. In sede di opposizione, avevamo contestato che tale posizione non configurasse un debito primario, bensì una garanzia fideiussoria di natura accessoria.
Questa distinzione è fondamentale: se il soggetto viene considerato un fideiussore, si applica l’art. 1957 del Codice Civile, il quale prevede che il creditore debba agire tempestivamente (entro sei mesi) contro il debitore principale, pena la decadenza della garanzia e la liberazione del garante.
La decisione del Tribunale di Pisa
Il Giudice, analizzando l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha ritenuto che in effetti la questione sollevata della qualificazione giuridica dell’obbligazione assunta meritasse un serio approfondimento.
In particolare, il provvedimento ha stabilito che:
- Non sussistono i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione richiesta dalla società creditrice.
- La doglianza relativa alla natura del legame tra la “coobbligata” e il debito principale è un punto cardine che deve essere valutato secondo i criteri della cognizione ordinaria.
- L’effettiva funzione economica dell’impegno assunto (ovvero se il firmatario abbia o meno beneficiato della somma) prevale sulla mera dicitura contrattuale utilizzata dalla Banca.
Questo significa che il creditore non potrà dar corso alle procedure esecutive (come pignoramenti), poiché il diritto vantato non è apparso, allo stato degli atti, così certo da giustificare l’esecuzione immediata.
Cosa devono sapere i cittadini
Questa pronuncia è rilevante perché protegge chi ha firmato un contratto senza ricevere direttamente il denaro, ricordando che i diritti del consumatore e del garante non possono essere aggirati con l’uso di termini ambigui nei contratti.
In situazioni analoghe, ovvero quando si riceve un atto giudiziario relativo a vecchi finanziamenti o cessioni di credito in blocco, è fondamentale:
- analizzare la propria posizione contrattuale: verificare se si è ricevuto effettivamente il capitale o se si è prestata solo una firma di garanzia;
- verificare i tempi della banca: controllare se il creditore ha lasciato trascorrere troppo tempo prima di agire, perdendo così il diritto di rivalersi sul garante (art. 1957 c.c.);
- contestare la legittimazione del creditore: spesso i crediti passano di mano tra diverse società (cessioni in blocco) e non sempre viene fornita la prova corretta dell’inclusione di quello specifico debito nella cessione.
Il provvedimento del Tribunale di Pisa conferma l’importanza di un esame tecnico e legale approfondito per evitare che condotte bancarie o di recupero crediti prive di solidi presupposti giuridici possano ledere i diritti di chi ha agito in buona fede.
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