Cumulo giuridico nelle sanzioni per omesso versamento (da 23.500 euro a 2.000 euro): la CGT di Pisa apre alla continuità, ma solo per il passato

In una recente e significativa sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa ha accolto, sia pure parzialmente, il ricorso proposto da una società contribuente avverso una serie di avvisi di accertamento IMU per gli anni dal 2019 al 2023. La pronuncia (sentenza n. 134/2025, depositata il 9 maggio 2025) è destinata a far discutere per la sua rilevanza sistematica in materia di sanzioni tributarie.
Difesa dagli avvocati Edoardo Ferragina e Alberto Foggia, la contribuente ha contestato, fra l’altro, l’erroneità nella determinazione delle sanzioni applicate per omesso versamento d’imposta, invocando l’applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997. La tesi difensiva ha trovato accoglimento nella motivazione del Collegio, che ha ritenuto fondato il rilievo relativo all’illegittimità del cumulo materiale delle sanzioni, alla luce della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata.
La questione controversa e il principio affermato
Il cuore del contenzioso ha riguardato l’applicabilità dell’istituto della continuazione (cumulo giuridico) anche ai casi di ripetuti omessi versamenti d’imposta, afferenti a periodi diversi ma relativi allo stesso tributo e allo stesso immobile. La Corte ha confermato che, nella formulazione previgente dell’art. 12, comma 5, tale beneficio poteva trovare applicazione anche in assenza di un nesso di progressione nell’illecito, purché ricorressero violazioni della stessa indole, come nel caso in esame.
In particolare, il Collegio ha richiamato espressamente il recente orientamento della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. 12 febbraio 2024 n. 3885; Cass. 8 aprile 2022 n. 11432), che ha statuito la possibilità di applicare la continuazione alle sanzioni per omesso versamento, in presenza di plurime violazioni omogenee contestate simultaneamente, anche in ambito di tributi locali.
Effetti della riforma del 2024: discontinuità normativa per il futuro
Degna di nota è la precisazione – contenuta nella motivazione – secondo cui tale applicazione del cumulo giuridico non sarà più possibile per il futuro, alla luce della riforma operata con il d.lgs. n. 87/2024. Tale decreto ha ristretto espressamente il perimetro oggettivo dell’art. 12, comma 5, escludendo dal suo ambito le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento, tra cui rientra pacificamente l’omesso versamento d’imposta.
La Corte ha rimarcato la natura innovativa (e non interpretativa) della nuova disciplina, come confermato anche dall’art. 5 dello stesso decreto legislativo, che ne sancisce l’irretroattività. Conseguentemente, per le violazioni commesse sotto la vigenza della precedente normativa, resta applicabile il principio del cumulo giuridico, con conseguente determinazione unitaria della sanzione.
Rideterminazione sanzionatoria e principio di economicità
In applicazione dei principi affermati, la CGT ha rideterminato la sanzione complessiva dovuta per tutte le cinque annualità in € 2.048,40, individuando una sanzione base e procedendo al relativo incremento nella misura prevista. L’intervento giudiziale ha così prodotto un consistente effetto di mitigazione rispetto alla somma originariamente irrogata di € 23.500,00, a beneficio della contribuente.
Le spese di lite sono state compensate per reciproca soccombenza, ma il principio affermato risulta chiaro: nel regime previgente, anche in caso di ripetuti omessi versamenti, il cumulo giuridico deve trovare applicazione, sempreché le violazioni siano della stessa indole e siano state contestate unitariamente.
Considerazioni finali
Questa decisione della Corte pisana offre un importante spunto interpretativo per gli operatori del diritto tributario, chiamati a confrontarsi con l’evoluzione normativa in materia sanzionatoria. La sentenza conferma che, in sede contenziosa, l’inquadramento temporale delle violazioni riveste un ruolo decisivo per la determinazione del regime applicabile.
Al tempo stesso, il provvedimento si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione e restrizione dei benefici sanzionatori, voluto dal legislatore con la recente riforma. La sfida, per contribuenti e difensori, sarà ora quella di adattare le strategie processuali alla nuova cornice normativa, con attenzione sempre rivolta al principio di proporzionalità e al rispetto delle garanzie del contribuente.
°°°
Vuoi informazioni o una consulenza, CLICCA QUI. Ti risponderemo entro 24 ore.
Immagine di Freepik