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Azioni illiquide e doveri della Banca: la decisione dell’ACF che tutela l’investitore vs la Banca Popolare di Lajatico

Azioni illiquide e doveri della Banca: la decisione dell’ACF che tutela l’investitore vs la Banca Popolare di Lajatico

Quando la Banca non informa sui rischi dell’investimento

Molti cittadini si affidano con fiducia al personale della propria banca per far fruttare i risparmi, cercando investimenti sicuri, a capitale garantito e facilmente liquidabili. Purtroppo, non sempre i prodotti finanziari proposti corrispondono a queste aspettative. Una delle problematiche più frequenti riguarda la vendita di azioni illiquide, ovvero titoli difficili da vendere sul mercato.

Recentemente, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) si è pronunciato su un caso che sottolinea l’importanza cruciale degli obblighi informativi degli intermediari. La decisione del 1° settembre 2025, ottenuta grazie al ricorso presentato dal nostro studio, ha accolto le ragioni di due clienti che avevano acquistato azioni della Banca Popolare di Lajatico senza ricevere le adeguate informazioni sui rischi e, in particolare, sull’illiquidità dei titoli.

Il principio fondamentale riconosciuto dall’ACF

La controversia verteva sul tema del non corretto adempimento degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento. I ricorrenti avevano investito in azioni, specificando chiaramente di desiderare strumenti finanziari a capitale garantito e facilmente smobilizzabili.

L’ACF ha rilevato che la contestazione mossa dai clienti era fondata, in particolare, sull’inadempimento degli obblighi informativi prescritti dalla normativa di settore.

I punti chiave riconosciuti a favore del cliente

  1. Omessa informativa sull’illiquidità: la Banca ha omesso di informare i clienti del profilo di rischio e dell’illiquidità dello strumento finanziario. Le azioni erano (e sono) illiquide, non essendo quotate su un mercato regolamentato efficiente, e la possibilità di venderle dipendeva di fatto dalla stessa Banca collocatrice. L’ACF ha riconosciuto la fondatezza della contestazione relativa alla mancata osservanza delle disposizioni della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, che stabilisce particolari presidi di trasparenza per i prodotti illiquidi.
  2. Inadeguatezza dell’investimento: l’acquisto delle azioni si è configurato come inadeguato e non appropriato, specialmente considerando la propensione al rischio dei clienti, che era stata manifestata come “assolutamente bassa”. L’ACF ha ribadito che l’Intermediario aveva il dovere di assicurarsi che i clienti (privi di conoscenze finanziarie) avessero effettivamente compreso il livello di rischio associato.
  3. Violazione dei doveri di condotta: è emerso che l’Intermediario non ha informato adeguatamente ed efficacemente i clienti sulle caratteristiche operative, sulle implicazioni e sui rischi. La Banca ha violato le regole di condotta stabilite dalla normativa, inclusi gli articoli del D.Lgs. n. 58/98 e del Regolamento Consob.

La rilevanza del provvedimento

L’ACF ha accolto il ricorso, dichiarando l’Intermediario tenuto a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva rivalutata di € 36.590,40. Questa decisione è significativa perché ribadisce che la violazione degli obblighi informativi da parte della banca determina una sua responsabilità. Il danno per l’investitore, in questi casi, consiste nel fatto che il suo risparmio rimane “prigioniero” in uno strumento finanziario di cui non può realizzare rapidamente il valore.

Cosa possono fare i cittadini in situazioni analoghe

Questa pronuncia conferma che i risparmiatori hanno diritto ad una informazione totalizzante e adeguata sulla specifica operazione di investimento.

Se vi riconoscete in una situazione simile, ecco alcuni passi importanti:

  1. verificate la documentazione: controllate i moduli d’ordine e la “scheda prodotto”; se in essa è indicato “Illiquido” come indicatore di rischio, la banca aveva obblighi informativi rafforzati che dovevano essere adempiuti;
  2. richiedete prova degli obblighi informativi: spetta all’intermediario finanziario fornire la prova di aver agito in conformità agli standard di diligenza e di aver reso informazioni complete e specifiche sul titolo; l’intermediario deve assicurarsi che l’investitore abbia realmente compreso i rischi;
  3. non accettate risposte standardizzate: se, a seguito di un reclamo, la banca risponde in modo generico, è possibile rivolgersi a organismi di risoluzione stragiudiziale come l’ACF, o intraprendere azioni legali, per accertare il grave inadempimento e chiedere il risarcimento del danno subito.

È fondamentale che i consumatori, soprattutto quelli privi di specifiche competenze finanziarie, non vengano lasciati soli. Quando una banca orienta le scelte di investimento del cliente (anche tramite “consulenza incidentale” o “spot”), deve applicare la regola di adeguatezza e assicurare che l’operazione sia effettivamente adatta al profilo del cliente.

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Immagine Pixabay

 

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